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Conto fiscaleIl conto fiscale è uno strumento, istituito per i soggetti titolari di partita Iva per facilitare i rapporti debitori e creditori con l’Amministrazione finanziaria, attivo presso il concessionario della riscossione competente secondo il domicilio fiscale del contribuente. Il numero di codice per accedere al proprio conto è dato dall’unione del numero di codice della concessione con il codice fiscale del soggetto intestatario.
Mentre la gestione del conto è affidata al concessionario, tutte le operazioni di apertura e chiusura dei conti sono affidate agli uffici dell’Iva (o delle Entrate, ove istituiti), ai quali il contribuente dovrà rivolgersi sia se non ha ricevuto la comunicazione di apertura del conto da parte del concessionario, pur avendone diritto, sia se ha ricevuto tale comunicazione e ritenga di non esserne legittimamente destinatario. Sul conto fiscale vengono annotati i versamenti relativi all’Irpef, all’Irpeg, all’Ilor, all’Iva, all’IRAP, alle imposte sostitutive, alle imposte versate in base a dichiarazioni integrative (ravvedimento operoso), alle ritenute alla fonte.
I titolari di conto fiscale oltre che beneficiare della compensazione tra debiti e crediti fiscali e previdenziali in sede di versamento unitario, possono chiedere il rimborso delle imposte risultanti dalla dichiarazione direttamente ad un qualunque sportello del proprio concessionario, compilando un apposito modello.
Il rimborso viene effettuato senza particolari formalità se l’importo non supera il 10 per cento delle somme annotate sul conto nei due anni precedenti la data della richiesta; se supera tale limite è dovuta, per la parte eccedente, una garanzia in titoli di Stato o mediante polizza bancaria o assicurativa. La garanzia, qualora non sia prestata contestualmente alla presentazione della domanda, è richiesta dal concessionario e deve essere prestata nel termine massimo di 40 giorni successivi a quello in cui la domanda di rimborso è stata presentata.
Ai sensi dell’art. 24, comma 24, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, che richiama l’art. 25, comma 2, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, l’importo massimo rimborsabile, tramite compensazione e/o procedura di conto fiscale, non può superare i 500 milioni di lire. Naturalmente, qualora gli importi da rimborsare risultanti dalla dichiarazione siano superiori a tale limite, per la parte eccedente il contribuente potrà o compensare entro il mese di maggio dell’anno solare successivo oppure chiedere il rimborso in conto fiscale entro il 31 dicembre di tale anno. Per le modalità di richiesta del rimborso Iva si rimanda alle istruzioni impartite nel punto 3 del paragrafo V1 e nel paragrafo V5.
Se il credito è di ammontare superiore al limite di 500 milioni, la differenza sarà restituita dall’ufficio competente con le ordinarie procedure e potrà essere richiesta al concessionario nel 1999. Il concessionario ha un termine di 60 giorni dalla data di presentazione delle richieste per eseguire il rimborso, se ha disponibilità sui corrispondenti capitoli di bilancio.
Il rimborso viene effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario con accredito sul conto corrente indicato dal contribuente.
Entro il 20 marzo di ciascun anno il concessionario invia al domicilio del contribuente un estratto conto relativo ai versamenti eseguiti e ai rimborsi chiesti ed ottenuti nell’anno precedente.
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