n Detrazione per figli a carico

La detrazione per i figli a carico (compresi i figli legittimati per susseguente matrimonio, i figli adottivi, affidati o affiliati da entrambi i coniugi) spetta in misura doppia ad uno solo dei genitori quando l’altro genitore è fiscalmente a suo carico e nei seguenti casi:

figli del contribuente rimasto vedovo/a che risposatosi, non si è poi legalmente ed effettivamente separato;

figli che nei casi di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili e di separazione legale ed effettiva dall’altro genitore sono rimasti esclusivamente a carico del genitore contribuente a condizione che ciò risulti dalla sentenza;

figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato;

figli naturali riconosciuti da uno dei coniugi esclusivamente a carico del genitore contribuente;

figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori esclusivamente a carico del genitore contribuente se questi è coniugato (con persona diversa dall’altro genitore);

figli naturali riconosciuti di uno dei coniugi separati legalmente ed effettivamente o divorziati esclusivamente a carico del genitore contribuente.

Si ha, invece, diritto per il primo figlio alla detrazione per coniuge a carico e per gli altri figli alla detrazione in misura doppia quando l’altro genitore manca (ad esempio perché deceduto) e il contribuente non si è risposato o, se risposato, si è legalmente ed effettivamente separato, e nei seguenti casi:

figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori, esclusivamente a carico del genitore contribuente se questi non è coniugato o, se coniugato (con persona diversa dall’altro genitore), si è, poi, legalmente ed effettivamente separato;

l’altro genitore non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente che li ha riconosciuti non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato;

figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente non coniugato o legalmente ed effettivamente separato.

La sussistenza della condizione di "esclusivamente a carico" dei propri figli potrà essere attestata, su richiesta dell’Amministrazione finanziaria, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti la situazione che la giustifica. Andrà quindi attestato, ad esempio, che il contribuente è vedovo oppure che esiste una sentenza di separazione o di divorzio dalla quale risulta che i figli sono esclusivamente a carico di uno dei genitori.

Per il riconoscimento della condizione di figli naturali, adottivi, affidati o affiliati "esclusivamente a carico" di un genitore non ha rilevanza il reddito dell’altro genitore.

 

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