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Familiari indicati nell’art. 433 del c.c.Sono indicati nell’art. 433 del c.c.:
• il coniuge;
• i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
• i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali;
• gli adottanti;
• i generi e le nuore;
• il suocero e la suocera;
• i fratelli e le sorelle germani o unilaterali.
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