n Familiari indicati nell’art. 433 del c.c.

Sono indicati nell’art. 433 del c.c.:

• il coniuge;

• i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;

• i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali;

• gli adottanti;

• i generi e le nuore;

• il suocero e la suocera;

• i fratelli e le sorelle germani o unilaterali.

 

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