n Riduzione del reddito dei terreni

Mancata coltivazione

La mancata coltivazione, neppure in parte, per un’intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, del fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali dà diritto alla riduzione al 30 per cento del reddito dominicale e alla esclusione del reddito agrario dall’Irpef.

In tal caso indicare nella colonna 6 il codice 1 e nella colonna 7 il 30 per cento del reddito dominicale, indicato in colonna 1, rapportato alla percentuale ed al periodo di possesso. Nessun importo deve essere indicato invece nella colonna 8.

Rientrano in queste ipotesi anche i casi di ritiro di seminativi dalla produzione, se i terreni costituenti il fondo rustico siano rimasti effettivamente incolti per l’intera annata agraria, senza sostituzione, neppure parziale, con altra diversa coltivazione.

Perdita di prodotto

In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo nell’anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all’UTE l’evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non è esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell’inizio del raccolto, i redditi dominicale e agrario relativi ai terreni colpiti dall’evento stesso sono esclusi dall’Irpef. In tal caso nessun importo deve essere indicato nelle colonne 7 e 8 e nella colonna 6 va indicato il codice 2.

Terreni in affitto

In caso di terreni concessi in affitto in regime legale di determinazione del canone, è consentito dichiarare, indipendentemente dall’effettiva percezione, l’ammontare corrispondente al canone annuo di affitto se questo risulta inferiore all’80 per cento del reddito dominicale, indicato in colonna 1.

In tal caso nella colonna 2 indicare il codice 2 e nella colonna 7 l’ammontare del canone annuo rapportato al periodo e alla percentuale di possesso. Se l’ammontare corrispondente al canone annuo di affitto non risulta inferiore all’80 per cento del reddito dominicale, nella colonna 7 indicare la quota spettante di tale reddito dominicale indicato in colonna 1.

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