n Unità immobiliari tenute a disposizione

Per unità immobiliari a disposizione, per le quali si applica l’aumento di un terzo della rendita catastale, si intendono le unità immobiliari adibite ad abitazione, possedute in aggiunta a quella utilizzata come abitazione principale del possessore o dei suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) o all’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi.

Per la corretta applicazione della disposizione si chiarisce che per abitazione principale si intende quella in cui si dimora abitualmente. Normalmente l’abitazione principale coincide con quella di residenza anagrafica.

Per i componenti del nucleo familiare si considera abitazione principale l’unità immobiliare in cui gli stessi dimorano, anche se la titolarità o la disponibilità di essa appartiene ad altro componente del nucleo medesimo.

In particolare, l’aumento di un terzo si applica anche se:

• l’unità immobiliare nella quale è situata l’abitazione principale non è di proprietà ma è detenuta in locazione;

• l’unità immobiliare a disposizione è posseduta in comproprietà od acquistata in multiproprietà;

• l’unità immobiliare destinata alla locazione è rimasta sfitta.

L’aumento di un terzo non si applica, oltre che alla unità immobiliare adibita ad abitazione principale, anche a:

• unità date in uso gratuito ad un proprio familiare, a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente e ciò risulti dall’iscrizione anagrafica;

• una delle unità tenute a disposizione in Italia da contribuenti residenti all’estero;

• unità immobiliare già utilizzata come abitazione principale da contribuenti trasferiti temporaneamente per ragioni di lavoro in altro Comune;

• unità in comproprietà utilizzata integralmente come residenza principale di uno o più comproprietari, limitatamente a quelli che la utilizzano;

• unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell’energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate a condizione che tali circostanze risultino da apposita autocertificazione da esibire a richiesta degli uffici.

Nel caso in cui le unità immobiliari siano state tenute a propria disposizione solo per una parte dell’anno per essere state per la restante parte utilizzate diversamente (ad esempio, abitazione principale e locazione), l’aumento di un terzo si applica alla frazione di anno per la quale si è verificata la situazione prevista dalla legge.

 

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